DMEF 17 Giugno 2014 – conservazione dei documenti con rilevanza tributaria

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26-6-2014 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 il quale, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 c.d CAD, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

In un ottica di armonizzazione semplificazione il decreto introduce diverse novità e “mette una pezza” ai precedenti errori legislativi, in particolare:

  • elimina l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma farmaciainitalia.com/viagra.html 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489, quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
  • elimina l’obbligo di invio dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione avverrà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (i dettagli operativi non sono ancora noti)
  • il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con versamento attraverso modello F23
  • E’ stata eliminata la disposizione che escludeva i documenti del settore doganale
  • Con questo decreto viene di fatto resa obbligatoria la firma digitale su ciascun documento informatico 

 

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