Fatturazione elettronica 2022 – operazioni con l’estero

La Legge di Bilancio 2021 ha abolito l’esterometro e ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, le operazioni da e verso l’estero (UE o extra-UE) dovranno essere gestite obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica.

Il cliente/fornitore estero continuerà a ricevere/inviare la fattura in formato cartaceo (di norma un PDF via mail) ma le aziende italiane dovranno organizzarsi per l’invio delle fatture attive e soprattutto delle fatture passive al SDI.

Fatture Attive

In caso di operazioni attive (intracomunitarie o extra-UE) la fattura dovrà essere invita allo SDI con codice destinatario XXXXXXX.

Fatture Passive

Sarà onere dell’impresa italiana creare il file XML con i dati della fattura cartacea e trasmetterlo al Sistema di Interscambio in caso di acquisti dall’estero.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 ottobre 2021 le nuove specifiche tecniche (versione 1.7, in vigore dal 1° gennaio 2022).

Per le fatture passive (ricevute da soggetti esteri) occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione indicando il tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD16 per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20 per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Tabella codici Tipi di Documento fatture elettroniche

Sono stati aggiunti nuovi tipi di documento per individuare meglio la tipologia di fattura elettronica, permettendo così all’Agenzia delle Entrate di essere più precisa nella elaborazione della dichiarazione IVA precompilata. Di seguito riportiamo la tabella completa ad oggi, con tutte le tipologie di fatture elettroniche previste, evidenziando in grassetto quelle nuove.

TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18  Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19  Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
TD21  Autofattura per splafonamento
TD22  Estrazione beni da Deposito IVA
TD23  Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24  Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25  Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
TD26  Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

In particolare è stata ampliata la categoria relativa alle fatture in reverse charge: mentre prima esisteva solo la categoria TD20 – Autofattura, adesso sarà possibile scegliere tra quattro tipologie di documento (dal TD16 al TD19).

Inoltre il tipo documento TD20 – Autofattura dovrà essere utilizzato solo per l’emissione dell’autofattura spia ossia la fattura che l’acquirente emette per denunciare la mancata emissione della fattura da parte del fornitore, passati 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione; per gli altri casi di emissione di autofattura, come ad esempio l’autoconsumo, omaggi, reverse charge, occorre utilizzare i codici nuovi (come il TD27 per autoconsumo e cessioni gratuite).